Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioniTitolo IV

Art. 20

In vigore dal 21 dic 1966
Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri, anche di straordinaria amministrazione, non tassativamente riservati all'Assemblea. In particolare delibera: a) sulla concessione del mutui e sulle loro modalità; b) sulla formazione del bilancio annuale; c) sullo iscrizioni, rinunzie, surroghe, cancellazioni, riduzioni e frazionamenti di ipoteche; le eventuali aggiudicazioni di beni immobili e gli acquisti nel termini e modalità di cui all'art. 74 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646, e della legge 24 novembre 1961, n. 1306; le cessioni, i trasferimenti, le vendite di immobili con rinuncia all'ipoteca legale, le transazioni e, in genere, tutti gli atti giudiziari inerenti all'amministrazione dell'Istituto; d) sull'impiego del capitale e dei fondi di riserva, giusta quanto previsto rispettivamente dagli del presente statuto; e) sulla provvigione dei mutui; f) sulla creazione delle cartelle secondo diversi tassi di interesse; g) provvede all'istituzione di sedi, agenzie e recapiti nel territorio nazionale; h) stabilisce i regolamenti interni, nomina e revoca, su proposta del direttore generale, i dipendenti col grado di dirigente e funzionario. Il Consiglio di amministrazione rilascia mandati o procure speciali e generali per le quali non sia stata data facoltà al direttore generale e può conferire per singoli atti o categoria di atti deleghe speciali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo