Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioni›Titolo IV
Art. 20
In vigore dal 21 dic 1966
Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri, anche di straordinaria amministrazione, non tassativamente riservati all'Assemblea.
In particolare delibera:
a) sulla concessione del mutui e sulle loro modalità;
b) sulla formazione del bilancio annuale;
c) sullo iscrizioni, rinunzie, surroghe, cancellazioni, riduzioni e frazionamenti di ipoteche; le eventuali aggiudicazioni di beni immobili e gli acquisti nel termini e modalità di cui all'art. 74 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646, e della legge 24 novembre 1961, n. 1306; le cessioni, i trasferimenti, le vendite di immobili con rinuncia all'ipoteca legale, le transazioni e, in genere, tutti gli atti giudiziari inerenti all'amministrazione dell'Istituto;
d) sull'impiego del capitale e dei fondi di riserva, giusta quanto previsto rispettivamente dagli del presente statuto;
e) sulla provvigione dei mutui;
f) sulla creazione delle cartelle secondo diversi tassi di interesse;
g) provvede all'istituzione di sedi, agenzie e recapiti nel territorio nazionale;
h) stabilisce i regolamenti interni, nomina e revoca, su proposta del direttore generale, i dipendenti col grado di dirigente e funzionario.
Il Consiglio di amministrazione rilascia mandati o procure speciali e generali per le quali non sia stata data facoltà al direttore generale e può conferire per singoli atti o categoria di atti deleghe speciali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-20