Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioniTitolo V

Art. 25

In vigore dal 21 dic 1966
Il Comitato è convocato dal presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità o gliene sia fatta richiesta da due membri del Comitato. Le convocazioni, che possono tenersi nella sede sociale o altrove, sono fatte con lettera raccomandata almeno quattro giorni prima di quello dell'adunanza e, nei casi di urgenza, possono essere fatte anche con telegramma almeno due giorni prima di quello dell'adunanza. L'avviso di convocazione, contenente gli affari all'ordine del giorno, è inviato anche al delegato dell'Organo di vigilanza, il quale può intervenire alle sedute del Comitato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-25

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Art. 25 Approvazione del nuovo statuto del Credito Fondiario Societa' per azioni, con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo