Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioniTitolo IV

Art. 23

In vigore dal 21 dic 1966
Al Consiglio di amministrazione è assegnata dall'Assemblea ordinaria, nella quale ha luogo la presentazione dei bilancio, una somma fissa annuale, da ripartirsi tra i componenti nel modo che sarà stabilito dal Consiglio stesso.
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Art. 23 Approvazione del nuovo statuto del Credito Fondiario Societa' per azioni, con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo