Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioni›Titolo IV
Art. 23
In vigore dal 21 dic 1966
Al Consiglio di amministrazione è assegnata dall'Assemblea ordinaria, nella quale ha luogo la presentazione dei bilancio, una somma fissa annuale, da ripartirsi tra i componenti nel modo che sarà stabilito dal Consiglio stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-23