Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioniTitolo IV

Art. 18

In vigore dal 21 dic 1966
Il Consiglio di amministrazione, nella prima seduta susseguente alla Assemblea ordinaria elegge annualmente un presidente, un vice-presidente ed un segretario. Quest'ultimo può anche essere scelto fuori del Consiglio. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il vice-presidente e, subordinatamente, il consigliere più anziano di età.
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Art. 18 Approvazione del nuovo statuto del Credito Fondiario Societa' per azioni, con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo