Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioni›Titolo IV
Art. 17
In vigore dal 21 dic 1966
Per assumere la carica, gli amministratori debbono depositare nella cassa dell'Istituto azioni nominative dell'Istituto stesso o titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, fino alla concorrenza dell'importo massimo di L. 200.000 al valore nominale delle azioni o dei titoli. Tale cauzione di L. 200.000 rimane invariata anche nel caso di futuri aumenti di capitale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-17