Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioniTitolo III

Art. 12

In vigore dal 21 dic 1966
Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti da almeno 5 giorni nel libro dei soci, semprechè abbiano provveduto a depositare nello stesso termine le loro azioni presso la sede sociale o gli Istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione. Quando il titolo azionario sia stato trasferito per girata, il giratario che se ne dimostra possessore in base ad una serie continua di girate ha diritto di partecipare alle assemblee depositando i propri titoli nel termine e nel luoghi suindicati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-12

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