Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioni›Titolo III
Art. 14
In vigore dal 21 dic 1966
L'azionista ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta o rappresentata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-14