Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioniTitolo III

Art. 14

In vigore dal 21 dic 1966
L'azionista ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta o rappresentata.
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Art. 14 Approvazione del nuovo statuto del Credito Fondiario Societa' per azioni, con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo