Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioni›Titolo IV
Art. 19
In vigore dal 21 dic 1966
Il presidente, o chi ne fa le veci, convoca le adunanze del consiglio, di sua iniziativa o su richiesta scritta di due amministratori o del Collegio sindacale o del direttore generale.
Le convocazioni, che possono tenersi nella sede sociale o anche altrove, sono fatte con lettera raccomandata almeno quattro giorni prima di quello dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, possono essere fatte anche con telegramma, almeno due giorni prima di quello dell'adunanza.
L'avviso di convocazione, contenente gli affari all'ordine del giorno, viene inviato anche al delegato dell'Organo di vigilanza, il quale può intervenire alle sedute del Consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-19