Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioni›Titolo IV
Art. 16
In vigore dal 21 dic 1966
La Società è amministrata da un Consiglio composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri, a seconda che è stabilito dall'Assemblea chiamata a provvedere alla loro nomina.
Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Nel caso di vacanza, dimissioni, morte, decadenza, incompatibilità di uno o più amministratori, si provvede a norma dell'art. 2386 del Codice civile.
Qualora però per dimissioni o qualsiasi altra causa venissero a mancare tre o più amministratori, anche gli altri si intenderanno decaduti e deve essere convocata l'Assemblea per la innovazione dell'intero Consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-16