Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioni›Titolo IV
Art. 21
In vigore dal 21 dic 1966
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei rispettivi membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-21