Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioniTitolo IV

Art. 21

In vigore dal 21 dic 1966
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei rispettivi membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
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Art. 21 Approvazione del nuovo statuto del Credito Fondiario Societa' per azioni, con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo