Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioniTitolo IV

Art. 22

In vigore dal 21 dic 1966
Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono trascritte in apposito registro, tenuto in conformità della legge e sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario. Le copie delle deliberazioni, firmate dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario, fanno prova in giudizio e dovunque occorra produrle.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-22

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