Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioni›Titolo IV
Art. 22
22 / 35In vigore dal 21 dic 1966
Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono trascritte in apposito registro, tenuto in conformità della legge e sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario.
Le copie delle deliberazioni, firmate dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario, fanno prova in giudizio e dovunque occorra produrle.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-22