Art. 22
Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioniTitolo IV

Art. 22

22 / 35
In vigore dal 21 dic 1966
Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono trascritte in apposito registro, tenuto in conformità della legge e sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario. Le copie delle deliberazioni, firmate dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario, fanno prova in giudizio e dovunque occorra produrle.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-22