Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioniTitolo V

Art. 27

In vigore dal 21 dic 1966
Per la validità delle riunioni del Comitato, e per le sue deliberazioni, si richiede la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 27 Approvazione del nuovo statuto del Credito Fondiario Societa' per azioni, con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo