Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioni›Titolo V
Art. 27
In vigore dal 21 dic 1966
Per la validità delle riunioni del Comitato, e per le sue deliberazioni, si richiede la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-27