Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioni›Titolo V
Art. 26
In vigore dal 21 dic 1966
Il Comitato è investito di tutte le attribuzioni e poteri, che il Consiglio di amministrazione ritiene di attribuirgli, salvo le limitazioni previste dalla legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-26