Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioniTitolo V

Art. 24

In vigore dal 21 dic 1966
Il Consiglio di amministrazione nomina un Comitato composto dal presidente, dal vice-presidente, da consiglieri per un numero da tre a quattro e dall'amministratore delegato, qualora esista. Il Comitato nomina un segretario anche fuori del proprio seno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-24

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Art. 24 Approvazione del nuovo statuto del Credito Fondiario Societa' per azioni, con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo