Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioni›Titolo III
Art. 13
In vigore dal 21 dic 1966
Gli azionisti possono farsi rappresentare da altro azionista purchè non sia amministratore della Società nè dipendente della stessa, mediante semplice delega scritta con firma autenticata da un componente il Consiglio di amministrazione o da un dirigente dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-13