Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioni›Titolo II
Art. 9
In vigore dal 21 dic 1966
Le cartelle, la cui creazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione giusta il successivo , sono distinte per saggio di interesse e possono essere ripartite in serie per ciascun saggio.
Le cartelle, con la indicazione della data della delibera di creazione, devono essere firmate da un membro del Consiglio di amministrazione, dal direttore generale o da chi lo sostituisce a norma del presente statuto e dal delegato dell'Organo di vigilanza, a termini delle vigenti disposizioni.
Le medesime firme sono apposte nell'apposito processo verbale - da redigersi nel giorno dell'effettuata emissione - dal quale deve risultare Il quantitativo delle cartelle emesse, specificando l'importo, il saggio, la serie, il taglio ed i numeri relativi nonché i mutui definitivi che - per pari importo - vengono vincolati.
Con le stesse modalità di cui ai due commi precedenti, possono essere emessi certificati nominativi in rappresentanza di cartelle unitarie o multiple i numeri delle quali devono essere riportati nei predetti certificati.
In caso di sorteggio di numeri di cartelle comprese nei certificati nominativi, vengono apportate nei certificati - a seguito del rimborso del capitale delle cartelle sorteggiate - le occorrenti variazioni di riduzioni o di sostituzioni di titoli nuovi a quelli estratti.
Possono farsi risultare, su detti certificati, annotamenti di vincolo, eventuali cessioni totali o parziali in proprietà o a semplice garanzia.
Come per le cartelle, così anche per i detti certificati, il relativo modello, deliberato dal Consiglio di amministrazione, viene sottoposto all'approvazione dell'Organo di vigilanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-9