Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioniTitolo II

Art. 8

In vigore dal 21 dic 1966
L'Istituto, a fronte dei mutui concessi, può emettere cartelle fruttanti interesse eguale a quello dei mutui stessi, sino all'ammontare massimo - rapportato al capitale versato ed alle riserve - consentito dalle disposizioni di legge vigenti in materia. I mutui sono erogati in cartelle od In contanti. La scelta dell'una o dell'altra forma è concordata fra l'Istituto ed il mutuatario. Qualora Il mutuo sia pagato In cartelle, l'istituto consegna al mutuatario cartelle calcolate al valore nominale e i diritti di commissione non possono superare la misura stabilita dalla legge per i mutui di questa specie. Quando il mutuo sia pagato in contanti, il mutuatario deve corrispondere altresì una provvigione per eventuali perdite nel collocamento delle cartelle, da ratizzarsi nelle semestralità del mutuo o da corrispondersi in altra forma concordata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-8

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