Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioni›Titolo I
Art. 7
In vigore dal 21 dic 1966
Il capitale versato è Impiegato per una metà nelle forme previste dall' del regio decreto-legge 16 luglio 1905, n. 646, e per l'altra metà nelle forme e con le modalità previste dall'art. 82 del predetto decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-7