Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioniTitolo I

Art. 7

In vigore dal 21 dic 1966
Il capitale versato è Impiegato per una metà nelle forme previste dall' del regio decreto-legge 16 luglio 1905, n. 646, e per l'altra metà nelle forme e con le modalità previste dall'art. 82 del predetto decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo