Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioni›Titolo I
Art. 6
In vigore dal 21 dic 1966
I titoli rappresentanti le azioni sono staccati da un registro a matrice, numerati progressivamente e portano la firma di due membri del Consiglio di amministrazione. L'Istituto non riconosce che un solo proprietario per ciascuna azione.
I comproprietari di un'azione devono, per l'esercizio dei diritti verso l'istituto, essere rappresentati da uno solo di essi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-6