Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioni›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 21 dic 1966
L'Istituto svolge la sua attività in tutto Il territorio della Repubblica italiana, ai sensi della legge 11 maggio 1966, n. 297.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-2