Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioni›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 21 dic 1966
La Società ha la sua sede sociale in Roma e può stabilire sedi, agenzie e recapiti in Italia, con l'autorizzazione dell'Organo di vigilanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-3