Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioniTitolo I

Art. 4

In vigore dal 21 dic 1966
La Società ha la durata di anni sessanta dall'entrata in vigore del regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 583.
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Art. 4 Approvazione del nuovo statuto del Credito Fondiario Societa' per azioni, con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo