Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioni›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 21 dic 1966
La Società ha la durata di anni sessanta dall'entrata in vigore del regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 583.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-4