Art. 4
Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioniTitolo I

Art. 4

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In vigore dal 21 dic 1966
La Società ha la durata di anni sessanta dall'entrata in vigore del regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 583.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-4