Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioni›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 21 dic 1966
Statuto del Credito Fondiario - Società per azioni
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Il Credito Fondiario, Società per azioni, costituito con atto 28 aprile 1898 a rogito notaio dott. Stefano Allocchio di Milano lotto la denominazione di "Credito Fondiario Sardo, Società per azioni", ha per oggetto l'esercizio del credito fondiario a norma del testo unico 16 luglio 1905, n. 646, e del relativo regolamento, e loro successive modificazioni.
Presso l'istituto ha sede una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e impianti di pubblica utilità istituita ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, con decreto ministeriale 18 settembre 1959. Essa è retta da un proprio statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1255.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-1