Art. 14
Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioniTitolo III

Art. 14

14 / 35
In vigore dal 21 dic 1966
L'azionista ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta o rappresentata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-14