Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioni›Titolo IV
Art. 18
18 / 35In vigore dal 21 dic 1966
Il Consiglio di amministrazione, nella prima seduta susseguente alla Assemblea ordinaria elegge annualmente un presidente, un vice-presidente ed un segretario.
Quest'ultimo può anche essere scelto fuori del Consiglio.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il vice-presidente e, subordinatamente, il consigliere più anziano di età.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-18