Art. 18
Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioniTitolo IV

Art. 18

18 / 35
In vigore dal 21 dic 1966
Il Consiglio di amministrazione, nella prima seduta susseguente alla Assemblea ordinaria elegge annualmente un presidente, un vice-presidente ed un segretario. Quest'ultimo può anche essere scelto fuori del Consiglio. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il vice-presidente e, subordinatamente, il consigliere più anziano di età.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-18