Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioni›Titolo IX
Art. 34
In vigore dal 21 dic 1966
Il bilancio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Gli utili netti di ciascun esercizio, risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, sono ripartiti nel modo che segue:
a) viene prelevata una somma non minore del 10% per destinarla alla formazione di un fondo di riserva ordinario fino a che questo abbia raggiunto almeno la meta del capitale versato;
b) viene quindi corrisposto agli azionisti un dividendo fino al 6% sul capitale versato;
c) la parte residuale, per una metà viene destinata ad eventuale incremento del fondo di riserva ordinario od alla costituzione di fondi di riserva straordinari e per l'altra metà rimane a disposizione della Assemblea degli azionisti.
L'impiego del fondi di riserva, ordinario e straordinario, avviene in conformità del disposto della legge 24 novembre 1961, n. 1306.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-34