Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioni›Titolo IX
Art. 35
In vigore dal 21 dic 1966
Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto valgono le norme stabilite dalle leggi, generali e speciali, vigenti.
Visto: Il Ministro per il tesoro: COLOMBO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-35