Art. 35
Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioniTitolo IX

Art. 35

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In vigore dal 21 dic 1966
Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto valgono le norme stabilite dalle leggi, generali e speciali, vigenti. Visto: Il Ministro per il tesoro: COLOMBO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-35