Art. 31
Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioniTitolo VI

Art. 31

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In vigore dal 21 dic 1966
Nei casi d'urgenza i provvedimenti di natura conservativa e l'eventuale concorso dell'Istituto alle aste dei beni ipotecati a favore dell'Istituto, vengono adottati: a) dal presidente; b) dall'amministratore delegato, ove sia stato nominato al sensi dell', ultimo comma; c) in caso di assenza od impedimento del presidente, dal direttore generale ove non esista l'amministratore delegato. Il Consiglio di amministrazione o il Comitato esecutivo verrà informato dei provvedimenti adottati non più tardi della prima convocazione successiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-31