Art. 30
Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioniTitolo VI

Art. 30

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In vigore dal 21 dic 1966
Il Consiglio di amministrazione, con l'osservanza del disposto dell', lettera h), nomina un vice direttore generale che sostituisce il direttore generale in caso di assenza o impedimento con tutte le facoltà a questo consentite o limitandole.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-30