Titolo II
Art. 9
In vigore dal 29 ago 1964
Qualora non sussistano i requisiti per la iscrizione alla "mutualità pensioni" la sede provinciale dell'Istituto respinge la domanda dandone comunicazione alla richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Ove la domanda debba ritenersi priva di effetti a norma dell', ultimo comma, della legge, la sede provinciale dell'istituto ne dà comunicazione alla interessata con le stesse modalità di cui al comma precedente.
Avverso i provvedimenti di cui ai precedenti commi l'interessata ha facoltà di ricorrere a norma dell' della legge.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-24;665#art-9