Titolo III

Art. 13

In vigore dal 29 ago 1964
Il termine di riconsegna periodica del libretto di iscrizione a norma dell', settimo comma, della legge è stabilito con deliberazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel caso che all'atto di detta riconsegna ed in altra qualsiasi occasione risultino irregolarità imputabili alla iscritta, nell'applicazione o nell'annullamento delle marche, l'importo relativo viene restituito all'iscritta medesima ridotto delle spese sostenute dall'Istituto per la vendita delle marche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-24;665#art-13

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