Titolo IV
Art. 16
In vigore dal 29 ago 1964
Le tariffe di cui all' della legge per il calcolo della pensione di invalidità determinate in base ai criteri stabiliti dal medesimo dovranno tener conto della particolare mortalità delle invalide.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-24;665#art-16