Titolo IV

Art. 18

In vigore dal 29 ago 1964
La soppressione della pensione, di cui all', secondo comma, della legge, ha effetto dalla prima rata non ancora scaduta alla data di accertamento dell'avvenuta reintegrazione della capacità lavorativa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-24;665#art-18

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