Titolo II

Art. 8

In vigore dal 29 ago 1964
Il primo versamento può essere eseguito o direttamente presso la cassa della sede provinciale dell'Istituto cui è stata presentata la domanda di iscrizione, oppure su apposito conto corrente postale intestato alla sede medesima. Il primo versamento si considera effettuato nella data risultante dalla reversale di incasso emessa dalla sede dell'Istituto e, se il versamento sia stato eseguito sul conto corrente postale, dal relativo certificato di allibramento. Salvo quanto disposto dal successivo e semprechè il primo versamento sia eseguito entro il termine di trenta giorni di cui all', secondo comma, della legge, l'iscrizione decorre dalla stessa data di presentazione della domanda a norma del precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-24;665#art-8

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