Titolo I

Art. 3

In vigore dal 29 ago 1964
L'esclusione, a norma dell', secondo comma, della legge, dalla iscrivibilità alla "mutualità pensioni" non si estende alle casalinghe titolari di pensione indiretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o dei fondi sostitutivi dell'assicurazione stessa o dello Stato o di altri Enti pubblici o di altri trattamenti obbligatori di previdenza. Non costituisce causa di esclusione dalla iscrizione il godimento di pensione di guerra.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-24;665#art-3

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