Titolo I

Art. 4

In vigore dal 29 ago 1964
Le casalinghe che, successivamente all'iscrizione alla "mutualità pensioni", siano soggette all'obbligo assicurativo in uno degli ordinamenti di previdenza obbligatoria contemplati dall', lettera a), della legge ovvero consegnano una delle pensioni dirette ivi indicate, conservano la facoltà ed i diritti derivanti dalla iscrizione, tranne quello di liquidare la quota integrativa a carico del conto speciale di cui all' della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-24;665#art-4

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