Titolo I

Art. 2

In vigore dal 29 ago 1964
Ai fini dell'applicazione della legge, sono da considerare casalinghe le persone, coniugate, vedove o nubili, che non esercitano attività soggetta all'obbligo della iscrizione nelle forme previdenziali di cui all' della legge e che attendono, senza vincolo di subordinazione, alle cure domestiche presso la propria famiglia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-24;665#art-2

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