Titolo II
Art. 6
In vigore dal 29 ago 1964
La domanda di iscrizione alla "mutualità pensioni" deve essere sottoscritta dall'interessata. Nell'ipotesi che quest'ultima sia impedita a sottoscrivere da difetto fisico o da altra causa, la domanda deve essere presentata verbalmente al funzionario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale competente che certificherà la identità dell'interessata.
La domanda, corredata dal certificato di cui al precedente , quarto comma, deve essere presentata, direttamente o a mezzo posta, alla sede provinciale dell'istituto nella cui circoscrizione territoriale l'interessata medesima risiede.
Quando la domanda sia presentata all'istituto a mezzo posta, quale data di presentazione si intende quella risultante dal timbro dell'ufficio postale di spedizione della domanda stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-24;665#art-6