Titolo II

Art. 10

In vigore dal 29 ago 1964
La sede provinciale dell'Istituto, ricevuto, il primo versamento, intesta al nome dell'interessata apposito libretto di iscrizione alla "mutualità pensioni" sul quale annota la data di iscrizione a norma del precedente , nonché l'importo e la data del primo versamento convalidando tali annotazioni con l'apposizione del proprio timbro e con la firma del direttore o di altro funzionario appositamente delegato. La sede provvede, infine, a consegnare direttamente alla iscritta il libretto di iscrizione, oppure lo spedisce per posta all'indirizzo risultante dalla domanda di iscrizione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-24;665#art-10

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