Titolo II
Art. 7
In vigore dal 29 ago 1964
La sede provinciale dell'Istituto competente per territorio, ricevuta la domanda di iscrizione ed accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall' della legge, invia all'interessata apposita comunicazione contenente, tra l'altro, l'indicazione del contributo annuo costante da versarsi per ottenere, al compimento del 65° anno di età, semprechè non intervengano variazioni di tariffe, la pensione indicata dalla interessata medesima, a prescindere dalla integrazione eventualmente dovuta a carico del Fondo speciale di cui all' della legge.
L'ammontare del contributo è comprensivo della quota da devolversi, a norma dell' della legge, al conto speciale di cui al citato della legge medesima.
Con la comunicazione di cui al primo comma l'interessata viene, altresì, invitata ad effettuare nel termine di trenta giorni il primo versamento di importo non inferiore ad 1/12 del contributo annuo indicato nella comunicazione e, comunque, a L. 500.
Il termine di trenta giorni, di cui al terzo comma del presente articolo, decorre dalla data a timbro apposta dall'ufficio postale del luogo di residenza dell'interessata e, ove esso scada in un giorno festivo, si intende prorogato al giorno seguente non festivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-24;665#art-7