Titolo III
Art. 12
In vigore dal 29 ago 1964
Agli uffici incaricati della ricezione dei versamenti è fatto divieto di annullare marche che non siano state da essi stessi vendute.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-24;665#art-12