Titolo IV
Art. 17
In vigore dal 29 ago 1964
Si considera invalida ai fini del conseguimento della pensione di invalidità a norma dell' della legge, la casalinga la cui capacità di esercitare la normale, diretta attività propria delle casalinghe, sia ridotta in modo permanente, per infermità o per difetto fisico o mentale, a meno di 1/3.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-24;665#art-17