Titolo IV
Art. 22
In vigore dal 29 ago 1964
La richiedente la pensione di invalidità è tenuta a sottoporsi alle visite ed agli accertamenti medici che l'Istituto ritenga di fare eseguire dai sanitari di sua fiducia al fine di stabilire se si siano verificate le condizioni previste dall', primo comma, della legge.
Eguale obbligo sussiste per la pensionata di invalidità quando l'Istituto reputi necessario sottoporla a visita o accertamento sanitario per la revisione dell'invalidità.
Le interessate hanno facoltà di farsi assistere da un medico di propria fiducia.
Il rifiuto ingiustificato a prestarsi alle visite e agli accertamenti medici disposti dall'Istituto costituisca motivo per la reiezione della domanda di pensione di invalidità o per la soppressione della pensione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-24;665#art-22