Titolo IV

Art. 25

In vigore dal 29 ago 1964
Nei casi di soppressione della pensione, l'Istituto procede alla ricostituzione della posizione assicurativa, sulla quale viene accreditato il valore capitale residuo, riferito alla data della soppressione della quota di pensione corrispondente ai soli contributi versati dall'iscritta. All'iscritta, la quale conserva l'anzianità assicurativa originaria, viene rilasciato un nuovo libretto di iscrizione con annotato l'importo del valore capitale di cui al primo comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-24;665#art-25

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