Titolo V

Art. 30

In vigore dal 29 ago 1964
Agli effetti dell'anzianità di iscrizione, le casalinghe provenienti dall'assicurazione facoltativa si considerano iscritte alla "mutualità pensioni" dalla data di versamento del primo contributo nella predetta assicurazione. Peraltro, ai fini degli della legge, i contributi facoltativi sono considerati equivalenti a tanti contributi mensili quanti ne risultano dalla divisione del loro importo complessivo per quello minimo mensile di lire cinquecento previsto dall', primo comma, della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-24;665#art-30

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