Titolo VI
Art. 32
In vigore dal 29 ago 1964
La casalinga che alla data di entrata in vigore della legge risulti iscritta nell'assicurazione facoltativa a norma dell'art. 85, n. 4, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere l'iscrizione alla "mutualità pensioni" anche nel caso che abbia superato il 50° anno di età, semprechè non abbia già ottenuto la liquidazione della rendita corrispondente ai versamenti effettuati nell'assicurazione predetta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-24;665#art-32