Titolo IV

Art. 27

In vigore dal 29 ago 1964
Il pagamento delle rate annuali anticipate delle pensioni di cui al secondo comma dell' della legge, viene effettuato dall'Istituto entro i primi quindici giorni di ciascun anno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-24;665#art-27

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